Mobilità di persone per motivi di lavoro tra Italia e Serbia

Gentili soci,

anche grazie agli sforzi di Confindustria Serbia, insieme ad un’azione coordinata con la CCIS, e grazie anche all’intervento del presidente di Confindustria nazionale Bonomi, vi informiamo che con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre, è cambiata la disposizione che regola gli ingressi dalla Serbia in Italia: la Serbia è stata spostata dalla lista F (divieto di ingresso) alla lista E (spostamenti consentiti solo in presenza di precise motivazioni).

Di seguito troverete il comunicato ufficiale dell’Ambasciata d’Italia a Belgrado a riguardo:

Con l’ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020, la Serbia è stata inserita nella lista E: è possibile entrare in Italia dalla Serbia solo in presenza di precise motivazioni, quali:

-lavoro,

-motivi di salute;

-di studio,

-assoluta urgenza,

-rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,


-persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).

Sono escluse motivazioni di turismo. E’ necessario presentare all’ingresso un’autodichiarazione (link)

Per chi entra in Italia rimane l’obbligo della quarantena. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia.

Le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, NON si applicano:

1. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

2. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

3. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

4. al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

5. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

6. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

7. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e al personale della polizia di Stato nell’esercizio delle loro funzioni;

8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L’obbligo di isolamento fiduciario in ogni caso non si applica alle seguenti categorie:

all’equipaggio dei mezzi di trasporto; al personale viaggiante; agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.


8. settembre 2020:

Gentili soci,

al seguente LINK troverete la lettera del presidente di Confindustia nazionale, Carlo Bonomi, inviata al Ministro italiano della Salute, On. Roberto Speranza e per conoscenza al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Luigi Di Maio, in merito alle disposizioni del dpcm del 7 settembre che prevedono il blocco agli ingressi dalla Serbia e la quarantena al rientro da Bulgaria e Romania. 

La lettera, con la quale il presidente Bonomi richiede di individuare una soluzione che tuteli la salute pubblica ma, allo stesso tempo, garantisca la mobilità delle persone per motivi di business, fa seguito alla nostra iniziativa congiunta con la CCIS del 28 agosto, nonché all’iniziativa di Confindustria Est Europa del 1° settembre.


1 settembre:

Venerdì 28 agosto è stata inviata una lettera congiunta di Confindustria Serbia e Camera di commercio italo-serba ai vertici del Governo Italiano per segnalare la difficile situazione instauratasi a seguito delle forti limitazioni ai movimenti delle persone previste dalle Ordinanze del 16 e 30 luglio e dal DPCM del 7 agosto.

Con questa lettera firmata dai due presidenti, Patrizio Dei Tos e Giorgio Marchegiani, è stato chiesto, a nome delle aziende associate, una revisione della normativa in occasione del prossimo DPCM, proponendo in particolare l’eliminazione del divieto di entrate in Italia per i cittadini italiani residenti AIRE in Serbia così come l’eliminazione della quarantena finché il parametro del numero di contagi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni rimane al di sotto di 50.

Nel caso in futuro fosse necessario ripristinare divieti e/o quarantene, Dei Tos e Marchegiani chiedono la possibilità di entrare nei due Paesi per brevi soggiorni, fino a 120 ore, per motivi di lavoro o salute, la possibilità di effettuare il test PCR in entrata in Italia al fine di essere esentati dalla quarantena nonché l’istituzione di una lista di persone che per la natura dei loro compiti devono muoversi regolarmente tra i due Paesi.